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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21699 del 19/09/2017 (Rv. 645675 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Persone giuridiche - Sede legale e sede effettiva - Divergenza - Validità della notifica eseguita presso la sede effettiva - Onere della prova a carico del notificante - Contenuto.
Stato
decisa il 2017-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645675-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE

In tema di notificazione alle persone giuridiche, ex art. 145 c.p.c., è applicabile l'art. 46, comma 2, c.p.c., secondo in quale, qualora la sede legale sia diversa da quella effettiva i terzi possono considerare come sede quest'ultima, gravando, tuttavia, sul notificante, in caso di contestazione, l’onere di provare che trattasi del luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell’ente, essendo insufficiente che talune attività sociali siano decentrate o che vi sia altro luogo utilizzato come recapito per ragioni organizzative.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)