Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1248 del 18/01/2017 (Rv. 642836 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Persone giuridiche - Sede legale e sede effettiva - Divergenza - Validità della notifica eseguita presso la sede effettiva - Onere della prova a carico del notificante.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE
In tema di notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c., l'art. 46 c.c., ai sensi del quale, ove la sede legale sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede anche quest'ultima, con conseguente validità della notifica ivi eseguita invece che presso la prima, vale a condizione che sia accertata l'esistenza di detta sede effettiva, in caso di contestazione gravando sul notificante il relativo onere probatorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)