diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3357 del 11/02/2009 (Rv. 606515 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) | Liquidazione del conseguente danno non patrimoniale - Criterio generale rapportato all'età della vittima - Derogabilità - Presupposti.
Stato
decisa il 2009-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606515-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA)

Nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla morte di un prossimo congiunto occorre di norma tenere conto dell'età della vittima, giacché tanto maggiore sarà quest'ultima, tanto minore sarà il periodo di tempo per il quale verosimilmente si protrarrà l'anticipata sofferenza dei congiunti. Tuttavia tale regola non è inderogabile, in quanto il giudice di merito - con motivato apprezzamento delle circostanze concrete - ben può ritenere che le ridotte speranze di vita della vittima, a causa di patologie patite già prima del fatto illecito, non abbiano influito sull'entità del danno non patrimoniale sofferto dai superstiti, come nel caso in cui quest'ultimo sarebbe andato comunque scemando col tempo, fino a svanire, anche nell'ipotesi in cui la vittima al momento della morte avesse avuto una speranza di vita pari a quella media considerata dalle tabelle in uso presso i vari uffici giudiziari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)