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Sez. 1, Sentenza n. 4032 del 16/04/1991 (Rv. 471679 - 01)

Contratti in genere - Autonomia contrattuale - In genere. | Contratti atipici - Disciplina - Utilizzazione di istituti tipizzati dalla legge - Liceità - Contratto associativo atipico (es. fra professionisti ex legge n. 1815 del 1939) - Esclusione dell'associato inadempiente mediante delibera adottata da tutti gli altri - Clausola attributiva del potere di esclusione - Operatività.
Stato
decisa il 1991-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471679-01

Contratti in genere - Autonomia contrattuale - In genere.

Nei contratti atipici, ove la disciplina del rapporto è dettata in primo luogo dalle parti, non è a queste inibito di improntare taluni patti ad istituti tipizzati dalla legge, pur senza recepirne integralmente la normativa. Pertanto, qualora in un contratto associativo atipico (nella specie, fra professionisti, ai sensi della legge n. 1815 del 1939) venga pattuito il potere di esclusione di un associato, con deliberazione adottata da tutti gli altri, in presenza di inadempimenti imputabili al primo, l'operatività della relativa clausola, quale espressione dell'intento delle parti di modellare la disciplina dello scioglimento del rapporto, rispetto all'escluso, sullo schema proprio dell'analogo istituto nel contratto di società, deve essere riconosciuta anche quando le parti medesime non abbiano voluto trasformare detto rapporto associativo (atipico) in rapporto societario (tipico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1323, Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 1, Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 71

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)