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Sez. 1, Sentenza n. 3188 del 11/02/2008 (Rv. 601807 - 01)

PROFESSIONISTI - IN GENERE | Associazione professionale - Indennità di avviamento - Pattuizione - Configurabilità - Obbligazione di valuta - Sussistenza - Obbligazione di valore - Insussistenza.
Stato
decisa il 2008-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601807-01

PROFESSIONISTI - IN GENERE

La cosiddetta indennità di "avviamento civile", il cui pagamento può essere contrattualmente previsto in favore dell'associato anche nell'ambito (e al momento della cessazione) del rapporto contrattuale di associazione professionale (nella specie, di consulenza commerciale), ha come oggetto diretto ed originario della relativa prestazione una somma di denaro e, quindi, integra una obbligazione pecuniaria che, essendo soggetta al principio nominalistico di cui all'art. 1277 cod. civ., costituisce obbligazione di valuta e non di valore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Legge 23/11/1939 num. 1815 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)