diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6538 del 28/07/1987 (Rv. 454792 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - INDENNIZZO - SUPERAMENTI DEL MASSIMALE - COLPA DELL'ASSICURATORE - ONERE DELLA FRODE.*
Stato
decisa il 1987-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454792-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - INDENNIZZO - SUPERAMENTI DEL MASSIMALE - COLPA DELL'ASSICURATORE - ONERE DELLA FRODE.*

In tema di Azione diretta del danneggiato nei confronti dello assicuratore del responsabile civile ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, ove sia provato dal danneggiato il fatto obiettivo dell'inadempimento dell'assicuratore per avere ritardato la prestazione dovuta oltre il termine legale, spetta all'assicuratore stesso dare la prova che il ritardo nel pagamento di quanto dovuto entro i limiti del massimale è dipeso da causa a lui non imputabile, per essere stata in ipotesi ragionevolmente contestabile la responsabilità dell'assicurato, restando al giudice del merito il potere di accertare, con valutazione ex ante delle circostanze specifiche, se il ritardo dell'assicuratore trovi o meno giustificazione, ed in quali limiti. (V 5220/83, mass n 430.093; (V 2937/80, mass n 406.674).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)