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Sez. 3, Sentenza n. 3509 del 26/04/1990 (Rv. 466850 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE: ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - RITARDO DELL'ASSICURATORE - ESONERO DA RESPONSABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466850-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE: ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - RITARDO DELL'ASSICURATORE - ESONERO DA RESPONSABILITÀ - CONDIZIONI.*

L'assicuratore della responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore, tenuto al pagamento dell'indennità nel termine assegnatogli dalla legge, decorrente dalla richiesta del danneggiato, può sottrarsi alla responsabilità per il ritardo con cui ha adempiuto la propria obbligazione solo dimostrando che, prima dell'epoca in cui ha pagato somme comprese nel massimale, egli S'era trovato nell'impossibilità di operare una ragionevole valutazione in ordine all'Obbligo risarcitorio del proprio assicurato, dal duplice punto di vista dell'imputabilità del danno alla sua responsabilità e dell'entità delle conseguenze per il danneggiato, così da non essere stato in grado di eseguire un pagamento che egli potesse considerare come certamente dovuto. (V 6538/87, mass n 454792; (V 4844/86, mass n 447540).*

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)