Sez. L, Sentenza n. 4512 del 26/03/2003 (Rv. 561479 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Determinazione del premio secondo il sistema delle tariffe contributive approvate con D.M. 18 giugno 1988, caratterizzato dalla classificazione delle lavorazioni in gruppi - Individuazione del gruppo di appartenenza di ogni lavorazione - Riferimento alle caratteristiche essenziali del bene prodotto - Necessità - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI
Con riguardo alla determinazione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro secondo il sistema delle tariffe contributive approvate con decreto ministeriale, caratterizzato dalla classificazione tecnica delle lavorazioni suddivise in gruppi, per individuare la voce di tariffa applicabile occorre far riferimento alle caratteristiche essenziali del bene prodotto. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza del giudice di merito che, in relazione ad una lavorazione consistente nella produzione di rimorchi agricoli attrezzati per il trasferimento dei liquami ed il trasporto del letame, aveva correttamente valutato che tali macchinari non erano assimilabili alle macchine operatrici, comprese nella voce n. 6321 della tariffa, in quanto trattavasi di macchinari non in grado di produrre autonomamente lavoro, potenza e rendimento).
Riferimenti normativi: DM Lavoro e previdenza sociale 18/06/1988, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)