Sez. 3, Sentenza n. 10116 del 02/08/2000 (Rv. 539047 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE | Deroga convenzionale alla competenza territoriale - Effetti vincolanti nei confronti del fallimento di una delle parti - Condizioni - Rivendica di un diritto mobiliare facente parte del passivo fallimentare - Competenza esclusiva del Tribunale fallimentare.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE
Per la sussistenza della competenza del Tribunale fallimentare con assunzione da parte della curatela della qualità di terzo e conseguente inopponibilità alla stessa di eventuali deroghe convenzionali alla competenza per territorio, rileva esclusivamente il "petitum" fatto valere in giudizio e la sua connessione all'essenza della procedura fallimentare. Ove invece l'attore rivendichi come propri i beni non immobili costituenti l'attivo fallimentare, trova applicazione l'art. 24 della legge fall. che prevede la competenza esclusiva del Tribunale fallimentare a prescindere dal soggetto che assume in giudizio concretamente la qualità di attore, vertendosi in tema di domanda di accertamento del passivo e di diritti reali mobiliari di terzi.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)