Sez. 2, Sentenza n. 1962 del 22/02/2000 (Rv. 534198 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE | Deroga convenzionale alla competenza per territorio - Operatività nei confronti del terzo - Esclusione - Fattispecie in tema di revocatoria ordinaria.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE
L'accordo con il quale le parti di un contratto abbiano stabilito una deroga convenzionale alla competenza territoriale non opera nei confronti di chi sia rimasto estraneo all'accordo, a nulla rilevando la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché l'articolo 33 cod. proc. civ. prevede la deroga agli ordinari criteri di competenza solo con riferimento al foro generale di cui agli articoli 18 e 19 cod. proc. civ. e non è applicabile in relazione al foro convenzionalmente pattuito (nella specie, esercitata azione revocatoria ordinaria, la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha escluso l'operatività della deroga convenzionale stabilita nel contratto fonte del credito nei confronti del terzo acquirente).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)