Sez. L, Sentenza n. 1740 del 17/03/1982 (Rv. 419581 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - DISCREZIONALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - SOSPENSIONE "SINE DIE" DELLA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 482 DEL 1968 PER LE IMPRESE RICHIEDENTI LO ESONERO - FACOLTÀ DEL MINISTRO DEL LAVORO - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - DISCREZIONALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - SOSPENSIONE "SINE DIE" DELLA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 482 DEL 1968 PER LE IMPRESE RICHIEDENTI LO ESONERO - FACOLTÀ DEL MINISTRO DEL LAVORO - INSUSSISTENZA.*
In tema di assunzione obbligatoria della mano d'opera, nel sistema della legge 2 aprile 1968 n. 482 nessuno spazio - ad esclusione della valutazione sul merito delle domande di esonero dall'Obbligo di assunzione ai sensi dell'art. 13 della legge stessa - è lasciato alla discrezionalità della pubblica amministrazione, non attribuendo ad essa l'ordinamento alcun potere di dispensare i privati dagli obblighi loro derivanti dalle leggi, e così non è in facoltà del ministro del lavoro sospendere "sine die" la applicazione della legge suddetta per quelle imprese che abbiano presentato domanda di esonero.*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)