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Sez. L, Sentenza n. 702 del 02/02/1985 (Rv. 438907 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - CRISI TEMPORANEA DELL'IMPRESA - RIFIUTO DI ASSUNZIONE DELL'INVALIDO - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA LEGGE N. 482 DEL 1968 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1985-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438907-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - CRISI TEMPORANEA DELL'IMPRESA - RIFIUTO DI ASSUNZIONE DELL'INVALIDO - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA LEGGE N. 482 DEL 1968 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Nel sistema delle assunzioni obbligatorie degli invalidi ed assimilati disciplinato dalla legge 2 aprile 1968 n. 482, la crisi temporanea dell'impresa non legittima il rifiuto dell'assunzione dell'invalido avviato al lavoro, in quanto detta situazione non è compresa fra le cause di esclusione e di esonero tassativamente indicate dall'art. 13 della stessa legge, il cui riconoscimento è rimesso alla discrezionalità dell'organo amministrativo competente. Tale interpretazione della legge n. 482 del 1968 confermata dallo art. 9 del d. l. 19 gennaio 1983 (convertito, con modifiche, nella legge 25 marzo 1983 n. 79), il quale, con disposizione priva di efficacia retroattiva, prevede la sospensione temporanea dello Obbligo di assunzione nei confronti delle aziende in cassa integrazione guadagni e per tutta la durata del relativo trattamento - manifestamente non comporta alcuna violazione dei principi di cui agli artt. 38 e 53 della Costituzione. (V 6407/82, mass n 424054; (V 1740/82, mass n 419581; (Conf 5557/82, mass n 423295, nella prima parte).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Costituzione art. 53, Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869, Legge 03/02/1963 num. 77 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 13 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST., Decreto Legge 29/01/1983 num. 17 art. 9 CORTE COST., Legge 25/03/1983 num. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)