Sez. 5, Sentenza n. 21552 del 20/09/2013 (Rv. 628935 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IN GENERE | Art. 11, comma 4, della legge n. 289 del 2002 - Riapertura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni di successione - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IN GENERE
In tema di imposte sulle successioni e donazioni, l'art. 11, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non autorizza la riapertura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni di successione, ma ha la sola funzione di escludere l'applicazione di sanzioni rispetto a quelle per le quali, alla data di entrata in vigore della legge, fossero già decorsi i termini per la presentazione, atteso che, diversamente, si consentirebbe l'applicazione retroattiva dell'art. 69, comma 15, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la cui portata è espressamente non retroattiva, e si determinerebbero illegittime discriminazioni, in quanto il fluire del tempo è, di per sé, fattore di disomogeneità delle situazioni poste a confronto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 10, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 69 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 11, Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)