Sez. 3, Sentenza n. 1944 del 13/08/1965 (Rv. 313716 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - TERMINE - DECORRENZA - FATTISPECIE*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - TERMINE - DECORRENZA - FATTISPECIE*
Il termine per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte di Cassazione decorre, anche nelle ipotesi di litisconsorzio necessario (cioe nell'ipotesi dell'esistenza di litisconsorti necessari nei cui confronti sia stata notificata l'impugnazione dopo la scadenza del termine per ricorrere, al fine di conseguire gli effetti del provvedimento di cui all'art.331 cod.proc.civ.) dalle notificazioni del ricorso stesso avvenute prima della scadenza del termine per proporre l'impugnazione. (V. 2783/55, 2065/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)