Sez. 3, Sentenza n. 623 del 20/01/1995 (Rv. 489779 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Deposito del ricorso nella cancelleria della S.C. - Termine - Dall'ultima notificazione alle controparti - Notificazioni eseguite oltre il termine di decadenza per l'impugnazione - Rilevanza ai fini della tempestività del deposito - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 369, primo comma, cod.proc.civ., secondo cui il ricorso per cassazione deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto, queste ultime si identificano con quelle che, dopo avere assunto la qualità di parte del giudizio nel grado in cui è stata resa la sentenza impugnata, hanno legittimazione ed interesse a contraddire al ricorso. A tal fine, peraltro, devono essere prese in considerazione solo le notificazioni eseguite tempestivamente, entro i termini previsti a pena di decadenza per l'impugnazione (principale o incidentale), mentre le notificazioni eseguite successivamente, quand'anche possano essere idonee ai fini dell'integrazione del contraddittorio in situazioni di litisconsorzio necessario, sostanziale o processuale, non sono rilevanti ai fini della decorrenza del termine per il deposito del ricorso. (Nella specie, sulla base degli esposti principi, la S.C. ha ritenuto rilevante, ai fini del rispetto dei termini di deposito di un ricorso volto a contestare un'azione risarcitoria, anche la notificazione eseguita ad altro presunto responsabile che nelle fasi di merito aveva agito in regresso contro la parte poi ricorrente in sede di legittimità. Viceversa, ha ritenuto non rilevante ai fini della procedibilità del ricorso incidentale proposto da detto altro presunto responsabile, la notificazione che dello stesso era stata effettuata, dopo la scadenza del termine per l'impugnazione, ad un ulteriore presunto corresponsabile analogamente soggetto passivo dell'azione di rivalsa, nonostante il litisconsorzio processuale esistente in ragione della dipendenza di tutte le azioni di rivalsa dall'azione risarcitoria).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)