Sez. 3, Sentenza n. 15186 del 21/02/2002 Cc. (dep. 23/04/2002) Rv. 221472 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - DIFENSORE - ATTI CUI HA DIRITTO DI ASSISTERE - DEPOSITO | Deposito delle cose sequestrate nella segreteria del pubblico ministero - Necessità - Esclusione - Fondamento.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - DIFENSORE - ATTI CUI HA DIRITTO DI ASSISTERE - DEPOSITO
In tema di sequestro probatorio, le cose oggetto del vincolo non devono essere depositate nella segreteria del pubblico ministero con i verbali degli atti cui il difensore aveva diritto di assistere, come si evince dall'ultimo periodo dell'art. 366, comma 1, cod.proc.pen., novellato dall'art. 10, comma 1 della legge 7 dicembre 2000 n. 367, che attribuisce al difensore la facoltà di esaminare le cose sequestrate "nel luogo in cui si trovano", con esclusione quindi dell'obbligo formale del deposito e di ogni altro avviso non previsto dalla norma (nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che detta facoltà, non soggetta a termine, è correlata all'esercizio del diritto ad ottenere la restituzione e non alla facoltà di impugnazione del decreto del pubblico ministero in sede di riesame).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 366 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 366 com. 1, Legge 07/12/2000 num. 397 art. 10, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)