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Sez. 5, Sentenza n. 679 del 18/11/1982 Ud. (dep. 27/01/1983) Rv. 157112 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA - MINACCIA - ESTREMI - ATTEGGIAMENTO INTIMIDATORIO - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157112-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA - MINACCIA - ESTREMI - ATTEGGIAMENTO INTIMIDATORIO - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*

Ai fini del delitto di violenza privata non occorre una minaccia verbale o esplicita, ma è sufficiente un qualsiasi comportamento o atteggiamento intimidatorio che, avuto riguardo alle circostanze del fatto, sia idoneo ad eliminare o ridurre sensibilmente nel soggetto passivo la capacità di determinarsi e di agire secondo la propria volontà.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 610

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)