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Sez. 5, Sentenza n. 8291 del 21/05/1986 Ud. (dep. 12/08/1986) Rv. 173586 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA - MINACCIA - ESTREMI - ATTEGGIAMENTO INTIMIDATORIO - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173586-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA - MINACCIA - ESTREMI - ATTEGGIAMENTO INTIMIDATORIO - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*

Ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata nella nozione di minaccia rientra qualsiasi comportamento ed atteggiamento intimidatorio dell'agente idoneo ad eliminare o ridurre sensibilmente nel soggetto passivo la capacità di determinarsi e di agire secondo la propria indipendente volontà, senza che occorra una minaccia verbale ed esplicita, essendo sufficiente un qualsiasi atteggiamento o comportamento, tanto verso il soggetto passivo quanto verso altri, idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto onde ottenere che, mediante tale intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualche cosa. Pertanto basta anche il semplice atteggiamento personale dell'agente o il compimento di Atti, che normalmente potrebbero sembrare indifferenti, per dare luogo alla minaccia, quando da tale atteggiamento o da tali Atti, in considerazione delle speciali condizioni ambientali e personali delle parti rimane impressionata la psiche di una di esse e costretta la sua volontà. (V mass n 158247; (V mass n 157692; (Conf mass n 157112).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 610

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)