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Sez. 2, Sentenza n. 62 del 09/01/1978 (Rv. 389355 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - ONERE PROBATORIO - SPETTANZA.*
Stato
decisa il 1978-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389355-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - ONERE PROBATORIO - SPETTANZA.*

Poiche la deduzione d'incompetenza per territorio, nei casi in cui questa non e inderogabile, configura eccezione in senso proprio, la parte che invoca tale incompetenza deve fornire la prova dei fatti sui quali si fonda, ai sensi dell'art 2697 cod civ, ove i fatti medesimi non siano ammessi dalla controparte. (Conf 89/75, mass n 373246).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)