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Sez. 3, Sentenza n. 89 del 10/01/1975 (Rv. 373246 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLA PARTE DEDUCENTE.*
Stato
decisa il 1975-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373246-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLA PARTE DEDUCENTE.*

La deduzione con cui si sostiene l'incompetenza per territorio (nei casi in cui la Competenza territoriale non e inderogabile) e una eccezione in senso proprio; la quale non soltanto deve essere sollevata dalla parte interessata, ma deve essere altresi corredata dalla prova dei fatti su cui si fonda, secondo il disposto dell'art 2697 cod civ, cosicche spetta a chi eccepisce l'incompetenza l'Onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'eccezione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)