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Sez. 5, Sentenza n. 13851 del 23/07/2004 (Rv. 574916 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Esclusione dalla tassa - Condizioni - Ordinaria produzione di rifiuti speciali, tossici o nocivi su superfici a ciò strutturate e destinate - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574916-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in base al disposto dell'art. 62, comma 3, del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, secondo cui "nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali", devono ritenersi non imponibili solo le superfici strutturate e destinate alla formazione in maniera ordinaria e prevalente di rifiuti speciali (nella specie, la S.C. ha ritenuto non rinvenibili tali indefettibili presupposti per la esclusione della tassa in un'aera adibita a deposito di merce per conto terzi all'interno e all'esterno della quale i rifiuti "speciali", derivanti cioè dall'attività di servizi ivi esercitata, si formavano non in maniera ordinaria ma solo a seguito di accidentale dispersione di piccole parti della merce ricevuta in consegna, durante le operazioni di magazzinaggio).

Riferimenti normativi: Legge 15/11/1993 num. 507 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)