Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29192 del 21/12/2020 (Rv. 660148 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - IN GENERE | Arbitrato amministrato ex art. 241 d.lgs. n. 163 del 2006 - Corrispettivo dovuto agli arbitri – Acconto - Mancato deposito – Art. 816-septies c.p.c. – Applicabilità – Fondamento – Conseguenze.
ARBITRATO - ARBITRI - IN GENERE
Al cd. arbitrato amministrato di lavori pubblici, disciplinato dall'art. 241 del d.lgs. n. 163 del 2006, in virtù del rinvio diretto operato dal secondo comma al1e disposizioni del codice di procedura civile con il solo limite di quelle incompatibili, è applicabile l'art. 816-septies c.p.c., sicché, nel caso di mancato deposito delle somme da effettuarsi in acconto del corrispettivo dovuto al terzo arbitro nel termine fissato, laddove la camera arbitrale abbia espressamente subordinato la prosecuzione del procedimento a detto versamento, deve ritenersi l'inefficacia della convenzione arbitrale, non ostando all'applicazione di detta disciplina la diversa dizione di "spese prevedibili" di cui all'art. 816 septies c.p.c. e di "acconto del corrispettivo arbitrale" di cui all'art. 243, comma 6, del d.lgs. cit. atteso che la prima nozione include la seconda derivandone peraltro la medesima conseguenza nel caso di mancato adempimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 816 septies, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 243, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 241 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)