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Sez. 1, Sentenza n. 17956 del 11/09/2015 (Rv. 636772 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Arbitrato rituale - Richiesta di versamento anticipato delle spese da parte degli arbitri - Forma - Omesso versamento - Conseguenza - Riferibilità anche agli onorari - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636772-01

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO

In tema di arbitrato rituale, la previsione dell'art. 816 septies c.p.c., secondo cui gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili, pur dettata a tutela degli arbitri e fondata sui doveri di collaborazione scaturenti dal rapporto di mandato, non è ricollegabile ad una mera richiesta degli arbitri stessi, essendo necessaria - come ben evidenzia il termine "subordinare" usato dal legislatore - una specifica manifestazione di volontà diretta a condizionare la prosecuzione del procedimento al versamento delle somme dovute a titolo di anticipazione delle spese, la cui indicazione non può comprendere anche gli onorari, non essendo consentito agli arbitri procedere alla liquidazione del proprio compenso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 816 septies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)