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Sez. U, Ordinanza n. 1623 del 27/01/2005 (Rv. 578996 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Decisione del CNF - Termine di trenta giorni per l'impugnazione innanzi alle S.U. della Corte di cassazione - Carattere perentorio - Dubbi di legittimità costituzionale relativamente alla durata inferiore del termine rispetto a quello stabilito dal codice di rito - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2005-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578996-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE

In tema di impugnazione delle decisioni del Consiglio nazionale forense, l'inosservanza del termine di trenta giorni prescritto, per il caso di avvenuta notificazione della pronuncia contestata, dall'art. 56, terzo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36), comporta, in considerazione del carattere perentorio di detto termine, l'inammissibilità dell'impugnazione, senza che comporti dubbi di legittimità costituzionale la circostanza che si tratti di un termine inferiore a quello previsto dal codice di rito.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)