Sez. U, Sentenza n. 1269 del 15/12/2000 (Rv. 542658 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE | Decisione del Consiglio nazionale forense - Termine di 30 giorni per l'impugnazione innanzi alle sezioni unite della S.C. - Carattere perentorio - Questione di incostituzionalità relativa all'inferiore durata del termine rispetto a quello stabilito dall'art. 325 cod. proc. civ. - Manifesta infondatezza.
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
A norma dell'art. 56, comma terzo, del R.D.L. n. 1578 del 1933, il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense deve essere proposto nel termine (perentorio, posto a pena di inammissibilità) di trenta giorni, decorrente dalla ricevuta notificazione della pronuncia contestata e non dalla comunicazione personale della decisione che ne abbia ricevuto l'interessato. La circostanza che tale termine sia inferiore a quello di sessanta giorni previsto dall'art. 325 cod. proc. civ. non pone dubbi di costituzionalità, siccome non esiste un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità tra i vari tipi di processo, purché le scelte legislative rispettino il criterio generale di ragionevolezza.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56 com. 3, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 60 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)