Sez. 2, Sentenza n. 1950 del 29/05/1976 (Rv. 380759 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - AZIONI RELATIVE ALLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - AZIONI REALI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'AMMINISTRATORE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - AZIONI RELATIVE ALLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - AZIONI REALI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'AMMINISTRATORE.*
A norma dell'art 1131, secondo comma, cod civ, l'amministratore del condominio puo essere convenuto in giudizio per qualunque Azione concernente le parti comuni dell'edificio, ivi comprese le azioni reali. (nella specie, alcuni condomini avevano convenuto in giudizio il condominio, per ottenere il riconoscimento del loro diritto di comproprieta su alcuni vani ricavati dalla ex portineria dello stabile. La suprema Corte ha confermato la statuizione con il quale i giudici del merito avevano dichiarata la legittimazione passiva dell'amministratore del condominio a resistere a tale Azione). (V 2055/67, mass n 329137).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)