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Sez. 2, Sentenza n. 2055 del 03/08/1967 (Rv. 329137 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - PASSIVA - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1967-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329137-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - PASSIVA - ESTENSIONE.*

La legittimazione passiva ad processum, per quanto attiene alle domande proposte contro il condominio, spetta all'amministratore anche fuori dei limiti delle attribuzioni che sono proprie dell'amministratore stesso a norma dell'art. 1130 cod.civ. cio perche la rappresentanza del condominio, nel processo, da parte dell'amministratore, quale convenuto, non e soggetta alle limitazioni previste per la legittimazione attiva, ma riguarda invece ogni lite che abbia ad oggetto un interesse comune dei condomini in opposizione all'interesse particolare di un singolo condomino o di un terzo estraneo al condominio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)