Sez. 2, Sentenza n. 2055 del 03/08/1967 (Rv. 329137 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - PASSIVA - ESTENSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - PASSIVA - ESTENSIONE.*
La legittimazione passiva ad processum, per quanto attiene alle domande proposte contro il condominio, spetta all'amministratore anche fuori dei limiti delle attribuzioni che sono proprie dell'amministratore stesso a norma dell'art. 1130 cod.civ. cio perche la rappresentanza del condominio, nel processo, da parte dell'amministratore, quale convenuto, non e soggetta alle limitazioni previste per la legittimazione attiva, ma riguarda invece ogni lite che abbia ad oggetto un interesse comune dei condomini in opposizione all'interesse particolare di un singolo condomino o di un terzo estraneo al condominio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)