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Sez. 2, Sentenza n. 5697 del 18/04/2001 (Rv. 546022 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE | Normale tollerabilità - Valutazione - Criteri - Rilevanza della destinazione della zona ove sono ubicati gli immobili - Contemperamento delle ragioni della proprietà con quelle della produzione - Limiti.
Stato
decisa il 2001-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546022-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE

Per stabilire se le immissioni - nella specie rumori, fumo ed esalazioni provenienti da un opificio di panificazione - che si propagano dall'immobile del vicino su quello altrui superano la normale tollerabilità occorre avere riguardo alla destinazione della zona ove sono situati gli immobili, perché se è prevalentemente abitativa, il contemperamento delle ragioni della proprietà con quelle della produzione deve esser effettuato dando prevalenza alle esigenze personali di vita del proprietario dell'immobile adibito ad abitazione rispetto alle utilità economiche derivanti dall'esercizio di attività produttive o commerciali nell'immobile del vicino.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)