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Sez. 2, Sentenza n. 2166 del 31/01/2006 (Rv. 587170 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE | Normale tollerabilità - Valutazione - Contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle ricreative sportive - Criteri.
Stato
decisa il 2006-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587170-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE

In tema di immissioni (nella specie rumori provocati da attività sportive praticate all'aperto), il contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle ricreative e sportive, che ai sensi dell'art.844 cod. civ. deve essere compiuto anche tenendo conto della condizione dei luoghi, postula la concreta valutazione di ormai diffusi abitudini di vita e comportamenti sociali, nell'ambito dei quali lo svolgimento delle suddette attività, prevalentemente praticate all'aria, è notoriamente più intenso durante le stagioni caratterizzate da un maggior numero di ore di luce e dal clima più favorevole; pertanto, il limite di normale tollerabilità delle immissioni non può essere dal giudice determinato in termini assolutamente avulsi dalla considerazione delle suesposte componenti, trattandosi di elementi intrinsecamente connotanti la liceità delle forme di godimento della proprietà, da valutarsi sullo sfondo del particolare contesto ambientale e sociale nel quale le opposte esigenze assumono rilievo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)