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Sez. 1, Sentenza n. 2568 del 10/10/1979 Cc. (dep. 10/01/1980) Rv. 143900 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA - NATURA GIURISDIZIONALE - ORDINANZA CONCLUSIVA - EFFICACIA DI GIUDICATO.*
Stato
decisa il 1979-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/143900-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA - NATURA GIURISDIZIONALE - ORDINANZA CONCLUSIVA - EFFICACIA DI GIUDICATO.*

Il procedimento di sorveglianza disciplinato dall'art 11 legge 12 gennaio 1977, n 1, ha natura giurisdizionale siccome svolgentesi con le garanzie del contraddittorio e culminante con provvedimento (ordinanza) di un giudice (magistrato o Sezione di sorveglianza) avverso il quale le parti possono proporre impugnazione (ricorso per Cassazione per violazione di legge). Ne consegue che il detto provvedimento, avente sostanzialmente natura di sentenza, non costituisce un atto amministrativo ex se generalmente revocabile, sebbene una decisione di carattere giurisdizionale dotata, come tale, del requisito della definitivita e della irrevocabilita una volta esaurita o non esperita l'impugnazione prevista dalla legge. Pertanto, l'ordinanza emessa a conclusione del procedimento di sorveglianza produce il normale effetto preclusivo del giudicato rispetto a tutte le questioni decise con l'ordinanza medesima, la quale copre il dedotto ed il deducibile.*

Riferimenti normativi: Legge 12/01/1977 num. 1 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)