Sez. 1, Sentenza n. 804 del 28/03/1989 Cc. (dep. 17/04/1989) Rv. 181069 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA - NATURA GIURISDIZIONALE - ORDINANZA CONCLUSIVA - EFFICACIA.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA - NATURA GIURISDIZIONALE - ORDINANZA CONCLUSIVA - EFFICACIA.*
Il procedimento di sorveglianza, siccome svolgentesi con le garanzie del contraddittorio e culminante con un provvedimento del giudice avverso il quale le parti possono proporre impugnazione, ha natura giurisdizionale. Da ciò consegue che il detto provvedimento non costituisce atto amministrativo revocabile, ma ha natura di sentenza e, cioè, di decisione di carattere giurisdizionale, dotata del requisito della definitività e della irrevocabilità, una volta esaurita (o non esperita) l'impugnazione prevista. Pertanto, l'ordinanza emessa a conclusione del procedimento di sorveglianza produce il normale effetto preclusivo del giudicato rispetto alle questioni decise. (Conf mass n 178294; (Conf mass n 163356; (Conf mass n 143900).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 71 CORTE COST., Legge 12/01/1977 num. 1 art. 11 CORTE COST., Legge 10/10/1986 num. 663 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)