Sez. U, Sentenza n. 902 del 08/05/1967 (Rv. 327095 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IN GENERE - TRIBUTO PER LA RIMOZIONE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI - SOGGEZIONE DELLO STATO.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IN GENERE - TRIBUTO PER LA RIMOZIONE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI - SOGGEZIONE DELLO STATO.*
E principio generale del nostro diritto tributario che lo stato non e assoggettato alla potesta impositiva tributaria degli enti pubblici sotto ordinati, potesta che e derivata o secondaria, in quanto oggetto di delegazione. Nulla vieta, peraltro, che lo stato compia, in via legislativa, un atto di autolimitazione, sottoponendosi alle potesta tributarie di detti altri soggetti pubblici. Non occorre, a tal fine, che l'intento di autolimitazione sia esplicitamente affermato, essendo sufficiente che l'autolimitazione possa con certezza desumersi per implicito da una serie o da un complesso di altre norme, che necessariamente la presuppongono. Sulla base di tali criteri di interpretazione, e da ritenere che, col testo unico 14 settembre 1931, n.1175 sulla finanza locale, lo stato, per il fatto stesso di avere minuziosamente ed espressamente specificato, tributo per tributo, le varie esenzioni in proprio favore, abbia inteso compiere un'autolimitazione al proprio potere impositivo originario e cioe abbia inteso riconoscere ai comuni ed alle province la facolta di imporre anche nei suoi confronti. Pertanto in Mancanza di espressa esenzione, e da ritenere che lo stato possa essere assoggettato al tributo per la rimozione dei rifiuti solidi urbani regolato dalla legge 20 marzo 1941, n.366, la quale, per questa parte, non rappresenta corpus unicum separato dal testo unico del 1931 sulla finanza locale, ma ne costituisce parte integrante.*
Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 268 CORTE COST., Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 270 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)