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Sez. L, Sentenza n. 4428 del 28/02/2006 (Rv. 588829 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE | Accertamento della responsabilità penale propedeutica alla responsabilità civile ex art. 10 del d.P.R. n.1124 del 1965 - Poteri di iniziativa del giudice nella individuazione di elementi di colpa non puntualmente allegati dalle parti - Esclusione - Fondamento
Stato
decisa il 2006-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588829-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE

Il processo civile di accertamento di una responsabilità penale propedeutica alla responsabilità civile di cui all'art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (nel testo risultante a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 1967, n. 102 del 1981, n. 118 del 1986 e n. 485 del 1991) soggiace alle regole del processo civile senza alcuno spazio per poteri di iniziativa del giudice nella individuazione di elementi di colpa non puntualmente allegati dalle parti. Conseguentemente, nel caso in cui il datore di lavoro sia rimasto estraneo al giudizio penale promosso a carico di un suo dipendente, la responsabilità penale del datore stesso (o di suoi dipendenti del cui fatto debba rispondere), deve essere accertata in sede civile sulla scorta degli elementi che l'istituto assicuratore abbia invocato, dovendosi escludere un potere inquisitorio del giudice civile analogo a quello che compete al giudice penale.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)