Sez. 3, Sentenza n. 108 del 08/01/1999 (Rv. 522083 - 01)
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - IN GENERE | Capitano della nave - Convenzione di Bruxelles del 23 agosto 1924 - Poteri - Rappresentanza del vettore.
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - IN GENERE
In materia di trasporto marittimo, il capitano della nave ha, ai sensi degli artt. 458 e 460 cod. nav., e dell'art. 3 Convenzione di Bruxelles del 23 agosto 1924, la rappresentanza legale del vettore.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 458, Cod. Navig. art. 460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)