Sez. U, Sentenza n. 1269 del 08/04/1975 (Rv. 374742 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - INDEROGABILITA - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - CLAUSOLA DEROGATIVA A FAVORE DI ARBITRI STRANIERI - CONTRATTO DI TRASPORTO MARITTIMO - CONTRATTO STIPULATO ALL'ESTERO - RICHIAMO NELLA POLIZZA DI CARICO - OPPONIBILITA DA PARTE DEL VETTORE - CONDIZIONI - SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA DEL RICEVITORE - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - INDEROGABILITA - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - CLAUSOLA DEROGATIVA A FAVORE DI ARBITRI STRANIERI - CONTRATTO DI TRASPORTO MARITTIMO - CONTRATTO STIPULATO ALL'ESTERO - RICHIAMO NELLA POLIZZA DI CARICO - OPPONIBILITA DA PARTE DEL VETTORE - CONDIZIONI - SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA DEL RICEVITORE - ESCLUSIONE.*
La clausola derogativa della giurisdizione italiana a favore di arbitri stranieri, inserita in un contratto di trasporto marittimo stipulato all'estero dai rappresentanti del caricatore e del vettore e richiamata nella polizza di carico emessa dal capitano della nave, nella sua qualita di rappresentante legale del vettore, a favore del ricevitore della merce, in tanto puo essere opposta dallo stesso vettore, convenuto dal ricevitore dinanzi al giudice italiano, in quanto tale richiamo sia specifico e compiuto e, cioe, tale da consentire una conoscenza precisa della pattuita Competenza arbitrale. Non e, invece, necessario che il ricevitore abbia specificamente approvato per iscritto, a norma dell'art 1341 cod civ, la suindicata clausola compromissoria richiamata nella polizza, essendo, invece, sufficiente, ai fini dell'opponibilita di tale patto al ricevitore, che questi abbia prodotto in giudizio la polizza invocando sulla base di essa l'adempimento dell'obbligazione della controparte.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Navig. art. 458, Cod. Navig. art. 460, Tratt. Internaz. 10/05/1958, Legge 19/01/1968 num. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)