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Sez. 3 - , Sentenza n. 12003 del 16/05/2017 (Rv. 644301 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - IN GENERE | Scatti telefonici - Contabilizzazione - Sistema delle tariffe a contatore - Presunzione di esattezza - Contestazione - Onere probatorio dell'affidabilità dei valori registrati gravante sulla società esercente - Prova contraria dell'utente - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644301-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - IN GENERE

In tema di contratto di abbonamento telefonico, deve presumersi, in difetto di contestazione da parte dell'utente, il buon funzionamento del sistema di rilevazione del traffico mediante i contatori centrali delle società telefoniche, le cui risultanze fanno piena prova dei relativi addebiti, mentre, in caso di contestazione, costituisce onere della società esercente il servizio di telefonia offrire la prova dell'affidabilità dei valori registrati da contatori funzionanti; in ogni caso, l'utente è ammesso a provare che non gli sono addebitabili gli scatti risultanti dalla corretta lettura del contatore funzionante, ma a tale scopo dovrà allegare circostanze che univocamente autorizzino a presumere una utilizzazione esterna della linea nel periodo al quale gli addebiti si riferiscono, consentendo di escludere che soggetti diversi dal titolare dell'utenza, ma in grado di accedere ad essa, ne abbiano fatto uso per ragioni ricollegabili ad un difetto di vigilanza da parte dell'intestatario, ovvero alla mancata adozione di possibili cautele da parte del medesimo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto del tutto irrilevante la circostanza che, nel periodo cui si riferivano gli addebiti contestati, l’utente non svolgesse più la sua attività professionale nell’immobile servito dalla relativa linea telefonica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2710, Cod. Civ. art. 2712, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)