Sez. 3, Sentenza n. 1236 del 28/01/2003 (Rv. 560042 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - IN GENERE | Scatti telefonici - Contabilizzazione - Sistema delle tariffe a contatore - Presunzione di esattezza - Contestazione - Onere probatorio dell'affidabilità dei valori registrati gravante sulla società esercente - Prova contraria dell'utente - Contenuto.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - IN GENERE
Deve presumersi il buon funzionamento del sistema di rilevazione del traffico telefonico per telefonia fissa mediante i contatori centrali delle società telefoniche, le cui risultanze fanno piena prova del traffico addebitato, in difetto di contestazione da parte dell'utente. Se il buon funzionamento è contestato, costituisce onere della società esercente il servizio di telefonia offrire la prova dell'affidabilità dei valori registrati da contatori funzionanti. In ogni caso, l'utente è ammesso a provare che non gli sono addebitabili gli scatti risultanti dalla corretta lettura del contatore funzionante, ma dovrà allegare circostanze che univocamente autorizzino a presumere che sia avvenuta una utilizzazione esterna della linea nel periodo al quale gli addebiti si riferiscono. Non è sufficiente a tale scopo dimostrare che il traffico telefonico appaia di entità straordinaria rispetto ai livelli normali, né che sia diretto verso destinazioni inusuali, ma è necessario anche che possa escludersi che soggetti diversi dal titolare dell'utenza ma in grado di accedere ad essa ne abbiano fatto uso per ragioni ricollegabili ad un difetto di vigilanza da parte dell'intestatario, ovvero alla mancata adozione di possibili cautele da parte del medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2712, Cod. Civ. art. 2710, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 27/02/1936 num. 645 art. 232 CORTE COST., Regio Decr. 27/02/1936 num. 645 art. 233
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)