Sez. 3, Sentenza n. 1524 del 22/06/1967 (Rv. 328249 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - IN GENERE - AZIONE CIVILE DI DANNO - PRECLUSIONE - CONDIZIONI.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - IN GENERE - AZIONE CIVILE DI DANNO - PRECLUSIONE - CONDIZIONI.*
A norma dell'art. 25 cod. proc. pen., si ha preclusione dell'Azione civile quando in Sede penale sia stato escluso (assoluzione con formula piena) o messo in dubbio (assoluzione con formula dubitativa)l'elemento oggettivo del reato (che il fatto sussista, che l'imputato l'abbia commesso, che esista un nesso di causalita tra l'Azione o l'omissione addebitata all'imputato e l'evento). Tale preclusione riflette non solo l'Azione civile ordinaria basata sull'art. 2043 cod. civ., ma anche quella speciale ex art. 2054 cod. civ., fondata sulla presunzione di responsabilita gravante sugli autori di danni prodotti da circolazione di veicoli senza guida di rotaie. Per converso, se il giudice penale abbia escluso o dichiarato dubbio il ricorso dell'elemento soggettivo (colpa), e non anche dell'elemento oggettivo, ne consegue la preclusione dell'ordinaria Azione civile, ma non di quella speciale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)