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Sez. 2, Sentenza n. 4967 del 12/03/2015 (Rv. 634878 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - VEDUTE DIRETTE | Distanza tra fabbricati e distanza delle vedute dal confine - Fonti della rispettiva disciplina - Differenze - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634878-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - VEDUTE DIRETTE

La disciplina delle distanze tra fabbricati, in quanto diretta a tutelare interessi generali di igiene, decoro e sicurezza degli abitati, pur dettata in via generale dall'art. 873 cod. civ. (che richiede una distanza non minore di tre metri), può essere resa più rigorosa dalle disposizioni dei regolamenti locali, mentre la disciplina della distanza delle vedute dal confine, in quanto finalizzata alla tutela del mero interesse privato alla salvaguardia del fondo vicino dalle indiscrezioni dipendenti dalla loro apertura, trova la sua fonte esclusivamente nell'art. 905 cod. civ. (che richiede una distanza di un metro e mezzo), salvo che la maggior distanza delle costruzioni, prevista dai regolamenti locali, sia riferita specificamente al confine, nel qual caso le norme regolamentari regolano anche la distanza delle vedute dal confine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)