Sez. 2, Sentenza n. 18595 del 29/10/2012 (Rv. 623973 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - VEDUTE DIRETTE | Art. 905 cod. civ. - Distanze per l'apertura di vedute - Correlazione con l'art. 873 cod. civ. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Integrazione dell'art. 905 cod. civ. mediante regolamenti locali in tema di distanze nelle costruzioni - Insussistenza.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - VEDUTE DIRETTE
La disposizione di cui all'art. 905 cod. civ., volta a salvaguardare il fondo finitimo dalle indiscrezioni attuabili mediante l'apertura di vedute, non ha correlazione alcuna con quella di cui all'art. 873 cod. civ., diretta a tutelare interessi generali di igiene, decoro e sicurezza negli abitati, non potendo, pertanto, la prima norma ritenersi integrata da eventuali regolamenti locali in tema di distanze tra fabbricati o dal confine.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 905
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)