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Sez. 1 - , Ordinanza n. 2722 del 30/01/2019 (Rv. 652547 - 02)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Domanda di protezione internazionale - Procedimento di impugnazione del provvedimento che determina lo Stato competente a decidere sulla domanda - Pronuncia interinale sull'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del provvedimento - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652547-02

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Il provvedimento emesso "inaudita altera parte" sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento dell'Unità Dublino, ex art.3, comma 3 quater, del d.lgs. n. 25 del 2008, non è ricorribile per cassazione in quanto privo del carattere della definitività, essendo suscettibile di conferma, modifica o revoca da parte del tribunale con successivo nuovo decreto.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)