Sez. 1 - , Ordinanza n. 18801 del 10/09/2020 (Rv. 658814 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Procedimenti in materia di protezione internazionale - Statuizione sulla richiesta di sospensione ex art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 - Ricorribilità per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. - Esclusione - Fondamento.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di procedimenti in materia di protezione internazionale, non è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione la statuizione sulla richiesta di sospensione, ex art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, degli effetti del decreto del tribunale che si sia pronunciato sulla domanda di protezione, non trattandosi di provvedimento di natura decisoria, considerato che, anche in caso di mancata sospensione degli effetti del decreto di rigetto della menzionata domanda, la sfera giuridica del richiedente non rimane compromessa in via definitiva, ma solo temporanea, potendo egli beneficiare integralmente, in caso di esito favorevole del giudizio di legittimità, dell'eventuale riconoscimento dello "status" di rifugiato, della protezione sussidiaria o di quella umanitaria.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Costituzione art. 111 com. 7, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13, Cod. Proc. Civ. art. 373 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)