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Sez. 1, Sentenza n. 6114 del 26/11/1984 (Rv. 437757 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - IN MATERIA DI PIANI DI RIPARTO DELLO ATTIVO - DISCIPLINA EX ART. 26 LEGGE FALLIMENTARE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - SENTENZA N. 42 DEL 1982 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - PROCEDIMENTO SUL RECLAMO - NUOVA REGOLAMENTAZIONE - DISCIPLINA EX ARTT. 737 - 742 BIS COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437757-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - IN MATERIA DI PIANI DI RIPARTO DELLO ATTIVO - DISCIPLINA EX ART. 26 LEGGE FALLIMENTARE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - SENTENZA N. 42 DEL 1982 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - PROCEDIMENTO SUL RECLAMO - NUOVA REGOLAMENTAZIONE - DISCIPLINA EX ARTT. 737 - 742 BIS COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1981, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 legge fallimentare nella parte "in cui assoggetta al reclamo del tribunale, disciplinato nel modo ivi previsto, i provvedimenti decisori emessi al giudice delegato in materia di piani di riparto", avverso tali decreti è proponibile reclamo al tribunale nei termini e con le modalità previste dalle norme del codice di rito sui procedimenti in camera di consiglio, mentre il ricorso per Cassazione è proponibile, ai sensi dell'art. 111 cost. Solo contro il decreto emesso dal predetto tribunale. È, pertanto, inammissibile il ricorso per Cassazione proposto avverso il decreto del giudice delegato in subiecta materia senza alcuna possibilità di ritenerne la conversione in ricorso avverso il successivo decreto del tribunale fallimentare attesa la diversità dei provvedimenti impugnati. (V 2255/84, mass n 434290; (V 6610/79, mass n 403352; (V 4139/79, mass n 400652).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742 bis, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)