Sez. L, Sentenza n. 5222 del 13/06/1987 (Rv. 453816 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - ARBITRATO - IN GENERE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - FACOLTÀ DI ADIRE IL GIUDICE - PERSISTENZA - ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ - TERMINE - IRROGAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI - PRESCRIZIONE ORDINARIA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - ARBITRATO - IN GENERE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - FACOLTÀ DI ADIRE IL GIUDICE - PERSISTENZA - ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ - TERMINE - IRROGAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI - PRESCRIZIONE ORDINARIA.*
In tema di rapporti di lavoro, l'arbitrato rituale e quello irrituale sono consentiti solo nei casi previsti dalla disciplina collettiva o dalla legge, fatta in ogni caso salva (ad opera della stessa legge) la facoltà di adire il giudice, la quale si consuma solo con il compimento di Atti con essa incompatibili, restando, nell'ipotesi d'irrogazione di sanzioni disciplinari, svincolata dal limite temporale previsto dal sesto comma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 e soggetta solo alla prescrizione ordinaria. (V 6089/84, mass n 437757; (V 5772/82, mass n 423508; (V 5758/82, mass n 423493; (V 1869/82, mass n 419716).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 4, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)