Sez. 2, Sentenza n. 713 del 14/03/1974 (Rv. 368553 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - PERSONALE - PROMOZIONI - PER ANZIANITA CONGIUNTA AL MERITO - SCRUTINIO - OBBLIGO DELL'ISTITUTO - PREVALENZA DELL'ANZIANITA - GIUDIZIO DI IDONEITA - AMBITO.*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - PERSONALE - PROMOZIONI - PER ANZIANITA CONGIUNTA AL MERITO - SCRUTINIO - OBBLIGO DELL'ISTITUTO - PREVALENZA DELL'ANZIANITA - GIUDIZIO DI IDONEITA - AMBITO.*
La disposizione del terzo comma dell'art 48 del regolamento per il personale del Banco di Napoli deve essere interpretata nel senso che nel conferimento delle promozioni per anzianita congiunta al merito, l'istituto ha l'Obbligo di chiamare allo scrutinio tutti i dipendenti che nel grado inferiore abbiano maturato l'anzianita di almeno tre anni, nonche di esaminare la posizione di ciascun dipendente scrutinabile secondo l'ordine di anzianita e di dare la prevalenza all'anzianita per stabilire l'ordine di classificazione dei prescelti. Il giudizio di idoneita all'ufficio superiore non si risolve nel mero obiettivo riscontro della sussistenza dei requisiti di cui alle lettere b) e C) del primo comma n 1 dell'art 50 del suddetto regolamento, ma implica necessariamente un apprezzamento discrezionale di ogni altro elemento tratto dalla valutazione complessiva del servizio prestato dallo scrutinato e delle attitudini specifiche dello stesso alle funzioni superiori.*
Riferimenti normativi: DM 23/12/1952 art. 48, DM 23/12/1952 art. 50, DM 23/12/1952 art. 123
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)