Sez. L, Sentenza n. 4183 del 23/06/1986 (Rv. 446973 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - DIPENDENTI DEL BANCO DI NAPOLI - GIUDIZIO DI IDONEITÀ - FUNZIONE - DIRITTO CORRELATIVO DEI DIPENDENTI - INSUSSISTENZA - RICHIAMO AGLI ARTT. 1175 E 1375 - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - DIPENDENTI DEL BANCO DI NAPOLI - GIUDIZIO DI IDONEITÀ - FUNZIONE - DIRITTO CORRELATIVO DEI DIPENDENTI - INSUSSISTENZA - RICHIAMO AGLI ARTT. 1175 E 1375 - IRRILEVANZA.*
In tema di rapporto di lavoro dei dipendenti del Banco di Napoli, il giudizio d'idoneità - nettamente distinto dalle note di qualifica, concernenti il servizio prestato dal lavoratore nell'anno precedente quello della loro compilazione - costituiva (finché non fu abolito) un mero giudizio di previsione, finalizzato esclusivamente alle promozioni e rimesso alla mera discrezionalità della parte datrice di lavoro, con la conseguenza che a fronte di esso non era configurabile alcun diritto - e neppure una mera aspettativa - del dipendente, restando in conseguenza irrilevante il richiamo agli artt. 1175 (comportamento secondo correttezza) e 1375 (esecuzione del contratto secondo buona fede) cod. civile. (V 1/80, mass n 403358; (V 713/74, mass n 368553).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)