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Sez. 1, Sentenza n. 2718 del 06/03/1992 (Rv. 476079 - 01)

Comune - Organi - Sindaco - Provvedimenti - Contingibili e urgenti | Stazionamento in determinati luoghi delle autocaravan - Impedimento a mezzo divieto di campeggio - Ordinanza comunale emessa per la tutela di interessi igienico - Sanitari - Legittimità.
Stato
decisa il 1992-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476079-01

Comune - Organi - Sindaco - Provvedimenti - Contingibili e urgenti

L'ordinanza comunale che, ponendo un divieto di campeggio, impedisca lo stanziamento in determinati luoghi delle auto-caravan, per esigenze di tutela di interessi di carattere igienico-sanitario, è legittima in quanto trova fondamento normativo non nella disciplina della circolazione stradale, bensì nell'art. 153 del T.U. delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 4 febbraio 1915 n. 148, che conferisce al Sindaco il potere di adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene pubblica.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 153

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)