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Sez. 1, Sentenza n. 6574 del 22/07/1996 (Rv. 498673 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Divieto di campeggio e di soste superiori a quarantotto ore al di fuori dei complessi ricettivi - Diritto reale o di godimento del suolo su cui il campeggio è esercitato - Limite implicito all'operatività del divieto - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Campeggio di "roulotte" da parte del proprietario del suolo su cui il mezzo è parcheggiato - Sanzionabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498673-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Il divieto generalizzato di ogni forma di campeggio, per un tempo superiore alle 48 ore, previsto dalla legislazione regionale (nella specie, legge Regione Veneto 3 luglio 1981, n. 31) non incontra un limite implicito alla propria operatività nel diritto di proprietà o in altro diritto reale o di godimento del suolo sul quale il campeggio è esercitato, in quanto anche rispetto all'esercizio di questi ultimi diritti ricorrono le esigenze di tutela ambientale, paesistica, ecologica del territorio e di salvaguardia dell'igiene e di polizia urbana e rurale alle quali l'indicata legislazione s'ispira, tenuto conto dell'intrinseca nocività di una prolungata attività di campeggio fuori delle strutture consentite (affermando tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che ha ritenuto sanzionabile il campeggio per quattordici giorni in zona non consentita di una "roulotte", nonostante il proprietario di questa fosse anche titolare di diritto reale sul terreno in cui il mezzo era parcheggiato).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Legge 17/05/1983 num. 217 CORTE COST., Legge Reg. Veneto 03/07/1984 num. 31 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)