Sez. L, Sentenza n. 10774 del 07/06/2004 (Rv. 573415 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE | Contratti di agenzia stipulati a partire dal gennaio 1980 - Obbligo inderogabile di determinare una provvigione separata per gli affari con incarico di riscossione - Accordi modificativi dell'originario contratto di agenzia - Inclusione.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE
In tema di contratti di agenzia, la regola stabilita dall'Accordo economico collettivo del 19 dicembre 1979 per i contratti stipulati a partire dal gennaio 1980, in base alla quale le parti individuali sono obbligate, senza possibilità di deroga, a determinare una provvigione separata per gli affari per i quali sussista per l'agente il compito di riscuotere in modo continuativo per il proponente, trova applicazione anche per gli accordi individuali - successivi a tale data - con cui le parti abbiano inteso modificare il contratto originario contemplando l'incarico di riscossione inizialmente non previsto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1744, Contr. Coll. 19/12/1979
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)