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Sez. U, Sentenza n. 1113 del 04/05/1966 (Rv. 322224 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PA) - RAPPRESENTANZA E DIFESA DELLA PA IN GIUDIZIO - IN GENERE - NOTIFICA DELLA CITAZIONE ALLA PA IN PERSONA DI UN ORGANO DIVERSO DA QUELLO LEGITTIMATO - ERRATA INDIVIDUAZIONE DEL MINISTRO COMPETENTE - MANCATA PROPOSIZIONE DELL'ECCEZIONE ALLA PRIMA UDIENZA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1966-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322224-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PA) - RAPPRESENTANZA E DIFESA DELLA PA IN GIUDIZIO - IN GENERE - NOTIFICA DELLA CITAZIONE ALLA PA IN PERSONA DI UN ORGANO DIVERSO DA QUELLO LEGITTIMATO - ERRATA INDIVIDUAZIONE DEL MINISTRO COMPETENTE - MANCATA PROPOSIZIONE DELL'ECCEZIONE ALLA PRIMA UDIENZA - EFFETTI.*

Se l'atto di citazione sia stato notificato alla pubblica amministrazione in persona di un organo diverso da quello al quale avrebbe dovuto essere notificato e l'Avvocatura dello stato non sollevi la eccezione nella prima udienza, indicando contestualmente a chi la notificazione doveva essere rivolta, il giudizio si svolge regolarmente come e stato proposto. Nell'errore di identificazione della persona, contemplato dall'art. 4 legge n. 260 del 1958, va compreso anche il caso della notificazione ad un ministro piuttosto che ad un altro. *

Riferimenti normativi: Legge 25/05/1958 num. 260 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)